Fatti

A.X. e B.X. sono i genitori di C. (nata nel 1990) e i nonni della loro figlia D. (nata nel 2009). C. è sostenuta dall'ufficio di assistenza sociale Y. Il Comune politico Y. ha avviato presso il Tribunale distrettuale di San Gallo un procedimento per il pagamento di contributi di sostegno dei parenti contro A.X. e B.X. I ricorrenti hanno chiesto il rigetto della domanda, nella misura in cui fosse ammissibile.

L'istanza precedente ha deciso che la controversia dovesse essere giudicata nella procedura semplificata. Contro questo, i ricorrenti hanno presentato un ricorso con la richiesta che la controversia fosse giudicata nella procedura ordinaria.

Legge

Il Tribunale federale afferma che per la domanda di una persona maggiorenne di sostegno dei parenti deve essere applicata la procedura ordinaria ai sensi degli art. 219 e segg. CPC. L'art. 329 cpv. 3 CC non contiene alcun riferimento alla procedura semplificata ai sensi degli art. 295 e segg. CPC, che è prevista per le questioni relative ai minori.

I lavori preparatori della legge non forniscono una risposta chiara su come debba essere strutturato il procedimento per le azioni di persone maggiorenni per il sostegno…