Art. 329 CC
Oggetto e modo dell’azione
1 L’azione di assistenza è proposta contro gli obbligati, secondo l’ordine dei loro diritti ereditari, ed ha per oggetto le prestazioni necessarie al mantenimento dell’istante, compatibilmente con le condizioni dell’obbligato.
1bis L’azione di assistenza non può essere proposta se la situazione di bisogno è dovuta a una limitazione dell’attività lucrativa al fine di prendersi cura dei propri figli.
2 Se, per circostanze speciali, appaia iniquo esigere le prestazioni dall’obbligato, il giudice può limitare o togliere l’obbligo assistenziale.
3 Le disposizioni sull’azione di mantenimento del figlio e sulla trasmissione del suo diritto all’ente pubblico si applicano per analogia.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assistenza fra parenti e assistenza sociale8 citazioni
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2DTF 58_II_3288 citazioni15/09/1932 · 8 citazioni
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3Assistenza fra parenti, procedura applicabile7 citazioni
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4Obbligo d'assistenza dei parenti; art. 328/329 CC. 1. In base agli art. 328 et 329 cpv. 3 CC in relazione con il § 299 della legge di procedura penale lucernese, anche il cantone è legittimato ad esigere il rimborso dai…7 citazioni
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5DTF 76_II_1137 citazioni23/02/1950 · 7 citazioni
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6DTF 59_II_15 citazioni01/01/1933 · 5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni06/01/2000 · 5 citazioni de
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Ehescheidung (Unterhalt)3 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.