Art. 329 CC

Oggetto e modo dell’azione

1 L’azione di assistenza è proposta contro gli obbligati, secondo l’ordine dei loro diritti ereditari, ed ha per oggetto le prestazioni necessarie al mantenimento dell’istante, compatibilmente con le condizioni dell’obbligato.
1bis L’azione di assistenza non può essere proposta se la situazione di bisogno è dovuta a una limitazione dell’attività lucrativa al fine di prendersi cura dei propri figli.
2 Se, per circostanze speciali, appaia iniquo esigere le prestazioni dall’obbligato, il giudice può limitare o togliere l’obbligo assistenziale.
3 Le disposizioni sull’azione di mantenimento del figlio e sulla trasmissione del suo diritto all’ente pubblico si applicano per analogia.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assistenza fra parenti e assistenza sociale
    · 22/12/2005 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 58_II_328
    15/09/1932 · 8 citazioni
  3. 3
    Assistenza fra parenti, procedura applicabile
    · 03/07/2013 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    Obbligo d'assistenza dei parenti; art. 328/329 CC. 1. In base agli art. 328 et 329 cpv. 3 CC in relazione con il § 299 della legge di procedura penale lucernese, anche il cantone è legittimato ad esigere il rimborso dai…
    · 06/11/1980 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 76_II_113
    23/02/1950 · 7 citazioni
  6. 6
    DTF 59_II_1
    01/01/1933 · 5 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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