Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

Le parti, il ricorrente (marito) e la ricorrente (moglie), erano sposate dal 1999 e hanno tre figlie, ormai maggiorenni. Il matrimonio è stato sciolto con sentenza passata in giudicato nel 2016. Rimanevano in contestazione gli assegni di mantenimento per le figlie nonché l'assegno di mantenimento post-matrimoniale. Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza di divorzio, dopodiché il Tribunale superiore del Cantone Soletta con sentenza del 9 febbraio 2023 ha ridefinito gli assegni di mantenimento. Contro tale decisione entrambe le parti hanno proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (5A_274/2023 e 5A_300/2023).

Decisioni dei gradi precedenti:

Il Tribunale superiore, con una prima decisione del 14 dicembre 2017, aveva fissato gli assegni di mantenimento applicando una miscela di diversi metodi. Il Tribunale federale ha annullato tale decisione con sentenza del 2 febbraio 2021 (5A_104/2018, DTF 147 III 308) e ha rinviato la causa per l'integrazione dell'accertamento del fatto (in particolare l'audizione delle figlie) e per il nuovo calcolo secondo il metodo a due fasi. Il Tribunale superiore ha quindi ridefinito gli assegni di mantenimento con sentenza del 9 febbraio 2023, effettuando nuovamente un calcolo non trasparente e non verificabile dal punto di vista matematico.

Oggetto della controversia:

Oggetto dei ricorsi sono l'ammontare degli assegni di mantenimento che il ricorrente deve corrispondere per le tre figlie nonché l'assegno di mantenimento post-matrimoniale. Il ricorrente censura in particolare l'errata applicazione del metodo a due fasi, l'insufficiente accertamento del fatto (ad esempio la mancanza di documenti reddituali per il 2021) e il vincolo a presunti «riconoscimenti» da parte sua. La ricorrente lamenta l'ammontare troppo basso degli assegni di mantenimento per le figlie e per sé stessa.

Legge

1. Aspetti procedurali:

Il Tribunale federale riunisce i due ricorsi poiché riguardano la stessa controversia e sono diretti contro la stessa decisione (art. 71 LTF in combinato disposto con art. 24 PC). Entrambe le parti sono legittimate a proporre ricorso (art. 76 cpv. 1 LTF) e i ricorsi sono stati presentati nei termini (art. 100 in combinato disposto con art. 46 cpv. 1 lett. a LTF). Il ricorso in materia civile è il mezzo di impugnazione corretto. Non si entra nel merito della subordinata impugnazione costituzionale proposta dalla ricorrente.

2. Parametro di controllo e principio di censura:

Il Tribunale federale esamina la decisione impugnata sotto il profilo delle violazioni di legge ai sensi degli art. 95 segg. LTF d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e applica il diritto con cognizione libera. Tuttavia, verifica solo le censure debitamente motivate. Le parti devono indicare nella loro impugnazione in che modo la decisione impugnata violi il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per la censura di un accertamento del fatto manifestamente errato vale il rigoroso principio di censura ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF (art. 97 cpv. 1 LTF).

3. Errata applicazione del metodo a due fasi:

Il Tribunale federale, nella sua decisione di rinvio del 2 febbraio 2021 (5A_104/2018), aveva esplicitamente prescritto di procedere al calcolo dell'assegno di mantenimento secondo il metodo a due fasi. Tale metodo prevede che dapprima siano accertate le risorse finanziarie disponibili, poi sia determinato il fabbisogno delle persone interessate e infine le risorse siano ripartite secondo un ordine prestabilito (copertura del minimo di sussistenza esecutivo, mantenimento in denaro dei figli minorenni, mantenimento per assistenza, mantenimento post-matrimoniale, mantenimento dei figli maggiorenni, ripartizione dell'eccedenza).

Il Tribunale superiore ha applicato tali prescrizioni in più punti in modo qualificatamente errato. I calcoli sono non trasparenti, non verificabili dal punto di vista matematico e violano l'ordine prescritto. Ad esempio, le quote di eccedenza sono state utilizzate già prima della ripartizione delle risorse, il fabbisogno dei singoli membri della famiglia non è stato esposto in modo completo e i calcoli reddituali non sono stati effettuati correttamente. Inoltre, le modifiche alle domande formulate dal ricorrente sono state indebitamente qualificate come «riconoscimenti», benché tali modifiche fossero ammesse nell'ambito del procedimento di rinvio (art. 317 cpv. 2 CPC).

4. Violazione del principio inquisitorio:

Il Tribunale superiore ha violato il proprio obbligo di accertamento d'ufficio del fatto (art. 296 cpv. 1 CPC) non avendo acquisito documenti reddituali completi per il 2021, nonostante il reddito…