Fatti

I ricorrenti A.C. e B.C. erano conduttori di un appartamento di 5 1/2 locali, di un garage, di un ripostiglio e di un posto auto dal 1° aprile 1996. I resistenti D., E. e F. hanno disdetto tutti i contratti di locazione con i ricorrenti al 31 agosto 2007 per via di una prevista ristrutturazione completa dell'immobile. I ricorrenti hanno impugnato senza successo la disdetta fino al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale constata che l'art. 260 CO disciplina soltanto l'esecuzione di determinati lavori durante un contratto di locazione in essere, ma non la questione della legittimità di una disdetta in vista di imminenti lavori di ristrutturazione o di rinnovo. Se una tale disdetta sia abusiva e quindi impugnabile, si giudica unicamente in base alla clausola generale dell'art. 271 cpv. 1 CO.

Secondo il Tribunale federale, una disdetta per via di previsti lavori di ristrutturazione completa non viola il principio della buona fede se i lavori limiterebbero notevolmente il conduttore e il locatore ha un legittimo interesse a risolvere i contratti di locazione per eseguire rapidamente e a costi contenuti i lavori.…