Fatti

Il 6 marzo 1998, l'Ufficio federale di polizia ha trasmesso al Giudice istruttore di Ginevra una richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal Procuratore generale della Repubblica di Ucraina per le esigenze di un procedimento penale aperto per malversazione di beni appartenenti allo Stato o alla collettività. Il 6 marzo 1998, il Procuratore generale del Cantone di Ginevra ha aperto un'inchiesta penale al fine di determinare se fossero stati commessi a Ginevra reati di riciclaggio di denaro o di negligenza in materia di operazioni finanziarie in relazione ai fatti menzionati nella richiesta di assistenza ucraina. Nell'ambito di tale procedimento, il Giudice istruttore ha ordinato il sequestro presso diverse banche di documenti relativi a vari conti bancari. Il 27 marzo 1998, il Giudice istruttore ha trasmesso spontaneamente al Giudice istruttore ucraino informazioni sull'esistenza di tali conti e sul fatto che K. ne fosse l'avente diritto economico, senza tuttavia comunicare mezzi di prova. I ricorsi presentati da K., G., B., Z. e A. contro questa trasmissione spontanea di informazioni sono stati respinti dalla Camera d'accusa e dal Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che la trasmissione spontanea di informazioni effettuata dal Giudice istruttore il 27 marzo 1998 fosse conforme all'art. 67a AIMP. Tale disposizione consente all'autorità di perseguimento penale di trasmettere spontaneamente a un'autorità straniera informazioni raccolte nel corso della propria inchiesta, quando tale trasmissione è idonea a consentire l'apertura di un procedimento penale o a facilitare lo svolgimento di un'inchiesta in corso nello Stato estero.

Il Tribunale federale ha rilevato…