Art. 67a AIMP
Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni
1 L’autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un’autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a:
- a. promuovere un procedimento penale, o b. facilitare un’istruzione penale pendente.
2 La trasmissione di cui al cpv. 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera.
3 Senza il consenso dell’UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale.
4 I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta.
5 Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d’assistenza giudiziaria alla Svizzera.
6 Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Trasmissione spontanea di informazioni38 citazioni
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2Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova34 citazioni
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3Assistenza giudiziaria all'Ucraina; art. 2 AIMP, art. 67a AIMP, art. 80a AIMP, Art. 80d AIMP, Art. 80e AIMP e Art. 80f AIMP; diritto di ricorrere; diritto di essere sentito; trasmissione spontanea di informazioni27 citazioni
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5Responsabilità della Confederazione; assistenza internazionale in materia penale con il Brasile; trasmissione spontanea di informazioni bancarie; art. 3 cpv. 1 LResp; art. 3 cpv. 3, artt. 64, 67 e 67a AIMP20 citazioni
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6Art. 10 della Convenzione sul riciclaggio (CRic)20 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.