Fatti

Il 27 settembre 2002, un giudice istruttore di Bruxelles ha inviato al Ministero Pubblico della Confederazione (MPC) una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro che coinvolgeva in particolare K., una cittadina del Burundi residente in Belgio. Il 25 novembre 2002, il MPC ha trasmesso spontaneamente al giudice istruttore di Bruxelles un prospetto riepilogativo contenente informazioni dettagliate sui conti bancari detenuti in Svizzera da V., un cittadino belga sospettato di essere coinvolto in questa vicenda. V. ha contestato questa trasmissione spontanea, ritenendo che si trattasse di mezzi di prova e non di semplici informazioni.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso di V. Ha ritenuto che la trasmissione spontanea effettuata dal MPC costituisse un atto di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria e dovesse quindi essere oggetto di una decisione di chiusura formale, conformemente all'art. 67a AIMP. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la trasmissione spontanea poteva riguardare solo semplici informazioni e non mezzi di prova, il che era il caso del prospetto riepilogativo trasmesso.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario ordinare la restituzione del prospetto, nella misura in cui il vizio della…