Fatti
Il ricorrente, un cittadino brasiliano, rimprovera al Tribunale amministrativo federale di aver ritenuto legittima la trasmissione spontanea da parte del Ministero pubblico svizzero di informazioni che lo riguardavano alle autorità brasiliane nell'ambito di un'indagine penale. Il ricorrente sostiene che tale trasmissione ha impegnato la responsabilità della Confederazione, in quanto avrebbe violato i principi del doppio reato e della specialità. I fatti mostrano che il Ministero pubblico ha trasmesso spontaneamente alle autorità brasiliane informazioni sull'esistenza di conti bancari detenuti da persone sospettate di corruzione e riciclaggio di denaro, tra cui il ricorrente in qualità di titolare di una procura. Questa trasmissione è avvenuta prima che il Brasile presentasse una richiesta di assistenza giudiziaria penale alla Svizzera.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura della sua ammissibilità. Ritiene che la trasmissione spontanea di informazioni riservate, disciplinata dall'art. 67a AIMP, non rientri nell'ambito di applicazione del principio del doppio reato. Tuttavia, questo tipo di trasmissione è soggetto a una forma adattata del principio di specialità, che mira a garantire che le informazioni trasmesse spontaneamente possano essere utilizzate dallo Stato estero solo ai fini della presentazione di una richiesta di assistenza giudiziaria penale alla Svizzera, e non per condurre procedimenti penali, in particolare nel settore fiscale, che sarebbero…