Fatti
La controversia oppone un locatario di locali commerciali allo Stato di Ginevra, proprietario del fondo. Dal 1961, il locatario gestisce un'officina di carrozzeria e riparazione di automobili in questi locali. Il 24 febbraio 2004, il locatore ha rescisso il contratto di locazione a causa di un progetto di collegamento ferroviario (CEVA) che richiede la demolizione degli edifici. Il locatario ha contestato la rescissione e chiesto la proroga del contratto di locazione. Il Tribunale delle locazioni ha accordato una proroga unica fino all'entrata in vigore esecutiva della decisione di approvazione dei piani del progetto CEVA, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2010. Il locatario ha fatto appello e la Camera d'appello ha riformato la sentenza per fissare la durata della proroga al massimo legale di sei anni, ovvero fino al 31 dicembre 2010. Il locatore ha quindi ricorso al Tribunale federale.Legge
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la scadenza di una proroga del contratto di locazione non può essere legata a un evento futuro e incerto come l'entrata in vigore di un'autorizzazione edilizia. Il giudice deve accordare una proroga di durata determinata. Nel caso di specie, sebbene l'esigenza del locatore di recuperare i locali per il progetto CEVA…