Fatti
Nel procedimento di esecuzione promosso da B. Inc. nei confronti di A.A., l'Ufficio di esecuzione di Lugano aveva pignorato diversi beni appartenenti all'escusso, tra cui alcune particelle immobiliari. Tuttavia, tali beni erano già stati sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale aperto contro A.A., in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente in favore dello Stato ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP.
B. Inc. aveva chiesto la realizzazione dei beni pignorati e la ripartizione provvisoria del ricavo relativo a due delle particelle già realizzate. L'Ufficio di esecuzione si era però rifiutato di dare seguito a tali richieste a causa del sequestro penale.
In accoglimento di un ricorso di B. Inc., la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva ordinato all'Ufficio di esecuzione di Lugano di procedere alla realizzazione dei beni pignorati e alla ripartizione provvisoria del ricavo tra i creditori partecipanti.
Adito con un ricorso in materia civile, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il gravame di A.A., revocando l'ordine di ripartizione provvisoria del ricavo.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto chiarito che il sequestro penale disposto ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP, essendo una misura conservativa volta a garantire l'eventuale futuro credito risarcitorio dello Stato, non conferisce a quest'ultimo alcun diritto preferenziale nell'ambito dell'esecuzione forzata. Di conseguenza, la realizzazione dei beni sequestrati deve avvenire secondo le prescrizioni della LEF, senza che lo Stato possa vantare un diritto di distrazione rispetto agli altri creditori.
Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che, qualora i beni colpiti dal sequestro penale siano successivamente pignorati da terzi…