Fatti
Il caso riguarda l'iscrizione di firme collettive precisate nel registro di commercio. La società per azioni A. AG ha richiesto all'ufficio del registro di commercio del Cantone di Zugo l'iscrizione di nuovi poteri di firma dei membri del suo consiglio di amministrazione. L'ufficio del registro di commercio ha respinto la richiesta, a seguito di che la società ha presentato reclamo.
Il tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha respinto il reclamo. La società ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la decisione dell'istanza precedente e ha ordinato all'ufficio del registro di commercio di procedere alle iscrizioni richieste.
Il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza della sentenza di principio DTF 121 III 368, secondo la quale anche le combinazioni precisate di firme collettive, in cui le persone autorizzate alla firma congiunta sono indicate nominalmente, possono essere iscritte nel registro di commercio. Questa giurisprudenza si basa non solo sull'ormai abrogato art. 641 n. 8 CO, ma anche sull'art. 718a cpv. 2 CO, che permette l'iscrizione di firme collettive.
Contrariamente all'opinione dell'istanza precedente, il legislatore federale, con la revisione del Codice delle obbligazioni e dell'ordinanza sul registro…