Fatti
In questo caso, si trattava di un infortunio sul lavoro di un aiuto carpentiere, preso in prestito dalla società di lavoro interinale B. AG all'azienda utilizzatrice A. AG. L'assicurazione contro gli infortuni (Suva) ha erogato prestazioni e successivamente ha richiesto il regresso all'azienda utilizzatrice A. AG per i costi di guarigione e la perdita di guadagno pagati. Il Tribunale federale doveva decidere se l'azienda utilizzatrice A. AG potesse invocare il privilegio di regresso ai sensi dell'art. 75 cpv. 2 LPGA.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'azienda utilizzatrice A. AG non può invocare il privilegio di regresso ai sensi dell'art. 75 cpv. 2 LPGA. Secondo la definizione legale, nel rapporto di lavoro interinale, il datore di lavoro della persona assicurata è l'agenzia di lavoro interinale (B. AG) e non l'azienda utilizzatrice (A. AG). Anche la storia della genesi dell'art. 75 cpv. 2 LPGA e lo scopo del privilegio di regresso indicano che il cerchio dei datori di lavoro beneficiari non dovrebbe essere esteso oltre i privilegiati del diritto previgente.
Sebbene si potrebbe dedurre dalla sistematica della legge che le condizioni di fatto dell'azienda sono determinanti per la qualifica di datore…