Fatti
A. AG (attrice, ricorrente) è membro dell'Associazione svizzera per la lotta alla pirateria e ha lo scopo di produrre e noleggiare film di grande successo. B. AG (convenuta, controparte nel ricorso) è un importante provider di accesso in Svizzera che offre ai clienti l'accesso a Internet.
L'attrice ha chiesto alla convenuta di bloccare l'accesso ai portali Internet attraverso i quali vengono resi illegalmente accessibili film protetti dal diritto d'autore. La convenuta si è rifiutata, motivo per cui l'attrice ha presentato una denuncia.
Il Tribunale di commercio ha respinto la denuncia, in quanto non ha considerato la convenuta come partecipante alle violazioni del diritto d'autore. L'attrice ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale di commercio. Ha affermato che affinché la convenuta sia ritenuta responsabile come partecipante alle violazioni del diritto d'autore, devono essere soddisfatte due condizioni:
In primo luogo, deve esserci una violazione del diritto d'autore da parte di un terzo. Tuttavia, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che gli utenti della convenuta consumano i film in questione nell'ambito della limitazione dell'uso privato di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. a LDA e quindi non commettono alcuna violazione del diritto d'autore.
In secondo luogo, la convenuta come provider di accesso dovrebbe fornire un contributo giuridicamente rilevante alla violazione del diritto d'autore.…