Fatti
Il Tribunale cantonale di San Gallo condannò X. per più minacce, violazione della proprietà, più insulti e violenze a una pena detentiva di nove mesi. X. presentò un ricorso in materia penale, chiedendo che la sentenza impugnata fosse annullata in parte e che la causa fosse rinviata alla corte inferiore per una nuova decisione. Quest'ultima doveva essere istruita a richiedere una perizia che soddisfacesse i requisiti di legge e, sulla base di essa, a fissare nuovamente la pena o a decidere nuovamente su una possibile misura.
La corte inferiore aveva interpretato il termine "perizia di un medico specialista" ai sensi dell'art. 20 e 56 cpv. 3 CP nonché dell'art. 182 e segg. CPP, nel senso che anche gli psicologi potessero essere considerati periti. Il ricorrente sosteneva che la corte inferiore violava il diritto federale interpretando il termine "perizia di un medico specialista" nel senso che anche gli psicologi potessero essere considerati periti.
Legge
Il Tribunale federale si è occupato della questione se una "persona specializzata" ai sensi dell'art. 20 e 56 cpv. 3 CP debba essere in linea di massima un medico specialista in psichiatria e psicoterapia. I materiali legislativi e la giurisprudenza federale precedente tendono a indicare che una "persona specializzata" debba essere in linea di massima un medico specialista in psichiatria e psicoterapia.
Il Tribunale federale ha concluso che il medico specialista in psichiatria e psicoterapia è competente a diagnosticare o escludere possibili cause fisiche o organiche. Mentre la formazione e…