Fatti
Il Tribunale federale aveva respinto con la sua sentenza 6B_896/2014 del 16 dicembre 2015 il ricorso del richiedente contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo del 16 luglio 2014 riguardante la detenzione successiva. Il richiedente si era rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e aveva fatto valere una violazione dell'art. 5 n. 1 CEDU, dell'art. 7 n. 1 CEDU e dell'art. 4 del 7° protocollo addizionale. La CEDU ha stabilito con sentenza del 2 novembre 2021 una violazione di questi articoli e ha assegnato al richiedente un indennizzo di 40'000 euro.
Il richiedente ha quindi chiesto la revisione della sentenza del Tribunale federale 6B_896/2014 e la sua immediata liberazione dalla detenzione. Ha sostenuto che le condizioni per una revisione ai sensi dell'art. 122 LTF fossero soddisfatte, poiché la CEDU aveva stabilito una violazione della CEDU e la revisione era necessaria per porre fine alla violazione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato le condizioni per una revisione ai sensi dell'art. 122 LTF e ha stabilito che la CEDU aveva stabilito una violazione dell'art. 5 n. 1 CEDU, dell'art. 7 n. 1 CEDU e dell'art. 4 del 7° protocollo addizionale. Il Tribunale federale ha ritenuto che le condizioni per una revisione ai sensi dell'art. 122 LTF fossero soddisfatte, poiché la revisione era necessaria per porre fine alla violazione.
Il Tribunale federale ha tuttavia respinto la richiesta del richiedente…