Fatti

Il ricorrente [A.] è stato condannato in due sentenze del Tribunale superiore del Cantone di Zugo del 21 novembre 2013 e del 30 novembre 2017 per truffa professionale, gestione infedele qualificata di affari e falsificazione di documenti. Il 20 novembre 2019 ha presentato una richiesta di revisione, sostenendo di aver fornito la prova della parzialità del pubblico ministero [B.] sulla base di una perizia di una linguista. Il Tribunale superiore non è entrato nel merito della richiesta di revisione, in quanto manifestamente infondata. Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale superiore. La perizia non costituisce un nuovo mezzo di prova rilevante ai fini della revisione, in quanto al ricorrente era già stata data in precedenza la possibilità di presentare una tale perizia. Inoltre, il Tribunale superiore aveva già esaminato e respinto le accuse di parzialità contro il pubblico ministero [B.] in un precedente procedimento. Il Tribunale federale non ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentiti o un diniego formale di giustizia.

Legge

Il Tribunale federale afferma che per una revisione sono necessari nuovi fatti o mezzi di prova idonei a determinare un'assoluzione o una pena notevolmente più lieve. Tuttavia, la perizia della linguista non costituisce un nuovo mezzo di prova, in quanto al ricorrente era già stata data in…