Art. 412 CPP
Esame preliminare ed entrata nel merito
1 Il tribunale d’appello esamina preliminarmente in procedura scritta l’istanza di revisione.
2 Il tribunale non entra nel merito se l’istanza è manifestamente inammissibile o infondata oppure è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta.
3 Negli altri casi, il tribunale invita le parti e la giurisdizione inferiore a presentare per scritto le loro osservazioni.
4 Il tribunale dispone i necessari complementi di prova e degli atti, nonché i provvedimenti cautelari del caso, in quanto non siano di competenza di chi dirige il procedimento secondo l’articolo 388.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revisione di una sentenza pronunciata con rito abbreviato48 citazioni
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2Procedura abbreviata e decisioni penali tra loro contraddittorie quale motivo di revisione28 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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26 citazioni
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Revision des Urteils des Obergerichts des Kantons Aargau vom 13. September 2016; Willkür, rechtliches Gehör; Nichteintreten21 citazioni
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Revision20 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.