Fatti
Il ricorrente X. è stato dichiarato colpevole il 10 aprile 2013 in procedura abbreviata di complicità in truffa e riciclaggio di denaro, condannato a una pena detentiva parzialmente sospesa di 30 mesi. Il 12 maggio 2016 ha presentato una richiesta di revisione, in quanto la sentenza del tribunale distrettuale sarebbe in contraddizione insanabile con una successiva decisione penale. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo non è entrato nel merito della richiesta di revisione il 18 novembre 2016.
Con ricorso in materia penale, X. ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e l'accoglimento della sua richiesta di revisione. Tuttavia, il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che la revisione di una sentenza emessa in procedura abbreviata a causa di una contraddizione insanabile con una successiva decisione penale ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP non è ammissibile. Ciò sarebbe incompatibile con i principi della procedura abbreviata, poiché in considerazione della determinazione consensuale dei fatti da parte delle parti, decisioni successive discordanti appartengono all'essenza di questa procedura sommaria.
Il Tribunale federale ha sottolineato che le limitate possibilità di impugnazione nella procedura abbreviata sono accettabili dal punto di vista dello Stato di diritto, poiché le parti acconsentono…