Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato con ordinanza penale del 21 luglio 2011 per violazione della legge sugli stupefacenti con una multa di Fr. 200.--. Contro questa ordinanza penale non ha presentato ricorso. Il 25 giugno 2014 ha presentato una domanda di revisione, sostenendo che il test rapido per droghe eseguito su di lui era inaffidabile. Il Tribunale d'appello del Cantone Argovia ha respinto la domanda di revisione, ritenendola abusiva. Il ricorrente chiede con ricorso in materia penale che la decisione del Tribunale d'appello sia annullata e che quest'ultimo sia invitato a esaminare la domanda di revisione nel merito.

L'Alta Procura Pubblica e il Tribunale d'appello del Cantone Argovia rinunciano a presentare osservazioni. Il ricorrente è stato sottoposto il 12 gennaio 2011 a un test rapido per droghe con esito positivo per oppiacei, sebbene egli negasse di aver consumato oppiacei. Nella sua domanda di revisione, ha sostenuto che i test rapidi per droghe presentano un tasso di errore non trascurabile e che, da soli, senza ulteriori test del sangue o delle urine, non sono idonei a dimostrare il consumo di droghe.

Legge

Il Tribunale federale deve esaminare se la domanda di revisione del ricorrente è ammissibile. Ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, la revisione può essere richiesta se si verificano nuovi fatti o nuovi mezzi di prova che siano idonei a provocare un'assoluzione o una condanna più mite della persona condannata.

Il Tribunale federale stabilisce che l'autorità inferiore ha violato il diritto federale non entrando nel merito della domanda di revisione. Dalla decisione dell'autorità inferiore non risulta che il ricorrente conoscesse la possibile inaffidabilità del test rapido per droghe prima della scadenza del termine per presentare opposizione. Di conseguenza, egli non avrebbe potuto addurre questo fatto in…