Art. 413 CPP
Decisione
1 Se ritiene che non sussistano i motivi di revisione addotti, il tribunale d’appello respinge l’istanza di revisione e revoca gli eventuali provvedimenti cautelari.
2 Se ritiene fondati i motivi di revisione addotti, il tribunale annulla in tutto o in parte la decisione impugnata e:
- a. rinvia la causa all’autorità da esso designata, per nuovo esame e giudizio; o b. emana esso stesso una nuova decisione, in quanto lo consenta lo stato degli atti.
3 Se dispone il rinvio, il tribunale d’appello determina in che misura i motivi di revisione accertati annullano il giudicato e l’esecutività della decisione impugnata e a quale fase vada riaperto il procedimento.
4 Se sono adempiute le relative condizioni, il tribunale d’appello può provvisoriamente porre o mantenere in carcere di sicurezza l’imputato.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revisione di un decreto di accusa emanato dal Ministero pubblico della Confederazione12 citazioni
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2Internamento a posteriori, nuova perizia5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Revision eines Strafbefehls; Willkür84 citazioni
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Revision des Urteils des Obergerichts des Kantons Aargau vom 13. September 2016; Willkür, rechtliches Gehör; Nichteintreten14 citazioni
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13 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.