Fatti
Parti: Ricorrente X. contro la Procuratura generale del Cantone di Zurigo
Fatti:
- Il 19 marzo 2007, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo condannò X. per tentato omicidio plurimo e altri reati a 12 anni di reclusione. Il ricovero fu respinto sulla base di una perizia psichiatrica.
- Il 13 dicembre 2017, la Procura generale richiese il ricovero successivo ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 CP.
- Il Tribunale superiore respinse inizialmente la richiesta di custodia cautelare, ma successivamente revocò questa decisione e dispose la custodia cautelare.
- Il 6 giugno 2018, il Tribunale superiore accolse la richiesta di ricovero successivo e rinviò la causa al Tribunale distrettuale di Hinwil per un nuovo esame e valutazione.
- X. presentò un ricorso in materia penale, chiedendo l'annullamento della decisione del giudice di primo grado e il rinvio della causa per l'integrazione dell'accertamento dei fatti e ulteriori prove.
Legge
L'art. 65 cpv. 2 CP disciplina un motivo di revisione di diritto federale e rinvia per la competenza e la procedura alle norme che disciplinano la riapertura del processo. Il CPP è entrato in vigore il 1° gennaio 2011 e non era quindi in vigore al momento dell'emanazione dell'art. 65 cpv. 2 CP. L'art. 65 cpv. 2 CP è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e non è stato adattato al CPP. La revisione ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 CP può essere richiesta solo in condizioni più restrittive rispetto alla revisione ordinaria ai sensi degli art. 410 ss. CPP.
La revisione è ammessa esclusivamente in base a fatti o mezzi di prova che esistevano già al momento della condanna, senza che il tribunale ne potesse avere conoscenza. Una nuova perizia che si discosti solo nelle valutazioni e conclusioni dalla precedente perizia non costituisce generalmente un motivo di revisione.
Nel caso in esame, i fatti che giustificavano il ricovero…