Art. 453 CPP
Decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice
1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
2 Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all’autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Abbandono del procedimento penale; principio "in dubio pro duriore" applicabile nella procedura penale; principio inquisitorio; diritto di essere sentito; divieto dell'arbitrio37 citazioni
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2Codice di diritto processuale penale svizzero, diritto transitorio (art. 448 e 453 cpv. 1 CPP), indennizzo per le spese di patrocinio in caso di assoluzione (art. 426 e 430 cpv. 1 lett. a CPP)19 citazioni
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3Spese a carico dell'accusatore privato in caso di reati a querela di parte10 citazioni
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4Divieto di utilizzazione di prove4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ausstand, Rechtsweggarantie13 citazioni
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10 citazioni
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.