Art. 453 CPP

Decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice

1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
2 Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all’autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Abbandono del procedimento penale; principio "in dubio pro duriore" applicabile nella procedura penale; principio inquisitorio; diritto di essere sentito; divieto dell'arbitrio
    · 11/07/2011 · 37 citazioni Riassunto
  2. 2
    Codice di diritto processuale penale svizzero, diritto transitorio (art. 448 e 453 cpv. 1 CPP), indennizzo per le spese di patrocinio in caso di assoluzione (art. 426 e 430 cpv. 1 lett. a CPP)
    · 22/09/2011 · 19 citazioni Riassunto
  3. 3
    Spese a carico dell'accusatore privato in caso di reati a querela di parte
    · 26/09/2012 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Divieto di utilizzazione di prove
    · 14/04/2011 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.