Fatti
La Procura del Cantone di Zugo sta conducendo indagini penali contro [X.] e altri coinvolti per reati patrimoniali e documentali. L'imputato [X.] ha presentato una richiesta di ricusazione contro il pubblico ministero incaricato delle indagini, che è stata respinta dal Procuratore Generale supplente del Cantone di Zugo. Contro tale decisione, [X.] ha presentato reclamo al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha respinto il reclamo. Ha concluso che le argomentazioni del ricorrente non giustificano l'obbligo di ricusazione del pubblico ministero. In particolare, i giudici non hanno riscontrato né nell'archiviazione di un procedimento né nei comunicati stampa del pubblico ministero un motivo per la sua ricusazione. Il Tribunale federale ha ritenuto che il pubblico ministero abbia osservato la necessaria riservatezza e prudenza nelle sue informazioni al pubblico.Legge
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli organi di perseguimento penale come i pubblici ministeri possono essere ricusati solo quando vi siano circostanze oggettivamente idonee a suscitare l'apparenza di parzialità. Normali misure procedurali o critiche alla conduzione delle indagini di regola non sono sufficienti. Devono emergere mancanze e carenze particolarmente gravi o insolite del pubblico ministero.
Nel caso di specie, il Tribunale federale ha ritenuto le argomentazioni…