Fatti
Il ricorrente X. è stato assolto dal Tribunale penale del distretto di Seebezirk del Cantone di Friburgo su alcuni capi d'imputazione, ma è stato ritenuto colpevole su un punto. Il Tribunale penale ha posto a carico di X. e dello Stato di Friburgo metà delle spese processuali ciascuno. X. ha quindi presentato una richiesta di risarcimento per le spese legali e la perdita di reddito a causa della distruzione del suo raccolto di canapa. La Corte d'appello penale del Tribunale cantonale di Friburgo ha respinto integralmente la richiesta.
X. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento del rifiuto del risarcimento delle spese legali e l'assegnazione degli importi rivendicati.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che la corte inferiore aveva ingiustamente negato il risarcimento delle spese legali. Da un lato, non si può rimproverare al ricorrente un comportamento illecito o colpevole ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, che avrebbe causato l'avvio o reso più difficile lo svolgimento del procedimento penale. Dall'altro, la decisione sui costi della prima istanza, che ha posto metà delle spese…