Art. 430 CPP

Riduzione e rifiuto dell’indennizzo e della riparazione del torto morale

1 L’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se:
  1. a. l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;
  2. b. l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato; o c. le spese dell’imputato sono di esigua entità.
2 Nella procedura di ricorso, l’indennizzo e la riparazione del torto morale possono inoltre essere ridotti se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 428 cpv. 2.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Indennizzo in seguito all'abbandono del procedimento penale
    · 11/07/2012 · 189 citazioni Riassunto
  2. 2
    Codice di diritto processuale penale svizzero, diritto transitorio (art. 448 e 453 cpv. 1 CPP), indennizzo per le spese di patrocinio in caso di assoluzione (art. 426 e 430 cpv. 1 lett. a CPP)
    · 22/09/2011 · 183 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto alla riparazione del torto morale in caso di privazione ingiustificata della libertà
    · 13/07/2020 · 21 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.