Fatti

La ricorrente, [X.] , è stata accusata dal pubblico ministero del Cantone Vallese di diffamazione. L'accusa si basava su un articolo di giornale in cui [X.] accusava [A.A.] e [B.A.] di aver ricevuto minacce di morte e di aver manipolato i verbali. Il Tribunale distrettuale di Briga ha condannato [X.] in contumacia e l'ha condannata a una pena pecuniaria condizionale. Il Tribunale cantonale del Cantone Vallese ha annullato la sentenza e ha archiviato il procedimento penale per prescrizione. Ha imposto a [X.] le spese del procedimento e l'ha obbligata a pagare un indennizzo a [A.A.] e [B.A.] .

[X.] ha presentato un ricorso chiedendo l'annullamento dell'onere delle spese e dell'indennizzo. Ha sostenuto che l'autorità inferiore aveva violato la presunzione di innocenza considerandola colpevole nonostante l'archiviazione del procedimento.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se l'autorità inferiore avesse violato la presunzione di innocenza. Ha stabilito che l'autorità inferiore aveva fondato l'onere delle spese su art. 426 cpv. 2 CPP e art. 28 CC. Il Tribunale federale ha ritenuto che l'autorità inferiore non avesse violato la presunzione di innocenza stabilendo i fatti che si sarebbero potuti configurare anche come reato ai sensi dell'art. 173 n. 1 CP.

Il Tribunale federale ha esaminato ulteriormente se fossero state soddisfatte le condizioni dell'art. 28 CC. Ha stabilito che le dichiarazioni della ricorrente alla giornalista erano lesive della personalità e illegittime. L'autorità inferiore aveva effettuato un bilanciamento degli interessi e stabilito che la ricorrente non aveva un interesse…