Fatti
Il 5 luglio 2018, la Procura di Soletta non ha accolto il procedimento avviato da [A.] contro ignoti per turbativa della circolazione pubblica e ferroviaria (art. 237 e art. 238 CP) a causa del funzionamento del poligono di tiro [B.] . Il Tribunale superiore del Cantone di Soletta non è entrato nel merito del ricorso presentato da [A.] il 20 settembre 2018. Il Tribunale federale ha respinto il suo ricorso il 17 gennaio 2019, nella misura in cui vi è entrato.
[A.] ora chiede la revisione della sentenza del Tribunale federale. Sostiene che il Tribunale federale non abbia tenuto conto per errore di fatti rilevanti contenuti negli atti, in quanto "non abbia interpretato le zone di pericolo come zone di probabilità" e abbia qualificato tutti i campi di tiro davanti al poligono semplicemente come "oggettivamente possibili".
Legge
Il Tribunale federale ritiene la richiesta di revisione infondata. L'obiezione del richiedente riguarda evidentemente non le basi fattuali della sentenza criticata, ma l'interpretazione giuridica adottata dal Tribunale federale in merito all'interpretazione delle zone di pericolo. Ciò non costituisce un motivo di revisione.
Il Tribunale federale spiega che nella precedente sentenza del 17 gennaio 2019 aveva esplicitamente considerato zone con pericolo elevato.…