Art. 237 CP

Perturbamento della circolazione pubblica

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull’acqua, nell’aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria.
2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Perturbamento della circolazione pubblica per negligenza (art. 237 n. 2 CP); commissione per omissione a seguito della creazione di un rischio (art. 11 cpv. 2 lett. d CP); negligenza (art. 12 cpv. 3 CP); nozione di circ…
    · 13/05/2008 · 28 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 237 CP, perturbamento della circolazione pubblica
    · 19/04/1974 · 22 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 237 CP. 1. Anche un pilota d'elicottero che vola in zona di montagna, fuori delle rotte ordinarie, può perturbare la circulazione pubblica nell'aria (consid. 2). 2. Tale disposizione protegge il passaggero, prescin…
    · 16/02/1979 · 20 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 73_IV_180
    10/07/1947 · 18 citazioni
  5. 5
    · 10/06/1980 · 17 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 05/09/1980 · 16 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.