Fatti
Il 12 aprile 2013 si è verificato nello spazio aereo svizzero un avvicinamento tra due aerei di linea. Il controllore del traffico aereo [X.] ha concesso all'equipaggio dell'zzz l'autorizzazione a salire al livello di volo 380 senza aver prima verificato l'identità dell'equipaggio che aveva fatto la richiesta. L'equipaggio dello yyy, che aveva effettuato la richiesta, è salito al livello di volo 380 nonostante non avesse ricevuto l'autorizzazione. La distanza minima tra i due aerei era di 0,8 miglia nautiche orizzontali e 650 piedi verticali. L'Ufficio del pubblico ministero ha condannato [X.] per perturbazione colposa del traffico pubblico e lo ha condannato a una pena pecuniaria condizionale. Il Tribunale penale federale ha confermato la condanna e condannato [X.] a una pena pecuniaria condizionale.
[X.] chiede con ricorso che la sentenza del Tribunale penale federale sia annullata e che egli sia prosciolto dall'accusa di perturbazione colposa del traffico pubblico. Egli solleva un'obiezione per un'accertamento dei fatti non corretto e per una violazione del suo diritto di essere ascoltato.
Legge
Il Tribunale federale esamina l'obiezione relativa all'accertamento dei fatti non corretto e alla violazione del diritto di essere ascoltato. Stabilisce che l'istanza precedente non ha effettuato un accertamento dei fatti in modo manifesto non corretto o arbitrario. L'istanza precedente ha preso in considerazione le constatazioni dell'Ufficio di investigazione sulla sicurezza svizzero (SUST) e ha concluso che esisteva un pericolo concreto di collisione aerea.
Il Tribunale federale esamina anche l'obiezione relativa alla violazione dell'art. 237 n. 2 CP. Stabilisce che l'istanza precedente ha giustamente ritenuto che esistesse un pericolo concreto per la vita e l'incolumità fisica. La violazione massiccia della distanza di sicurezza e l'attivazione del comando di allontanamento da parte del sistema di allarme e prevenzione delle collisioni indicano che esisteva un pericolo…