Fatti

Il caso riguarda un incidente con una chiatta a doppio scafo sul lago di Zurigo il 25 novembre 1970, in cui è annegato un aiutante di bordo. Il Tribunale superiore del Canton Zurigo ha assolto il direttore operativo della proprietaria della nave dall'accusa di omicidio colposo e di perturbazione del traffico pubblico. Il pubblico ministero ha quindi presentato ricorso di nullità.

Legge

In questa sentenza, il Tribunale federale modifica la sua precedente giurisprudenza sull'art. 237 CP (perturbazione del traffico pubblico). In precedenza, il tribunale aveva deciso che questa disposizione non fosse applicabile se qualcuno mettesse semplicemente in pericolo l'incolumità fisica di una persona che partecipa al traffico pubblico, ma solo se, oltre a ciò, il traffico pubblico stesso fosse ostacolato, disturbato o messo in pericolo.

Dopo un riesame, il Tribunale federale giunge ora alla conclusione che l'art. 237 CP sia applicabile anche quando l'autore mette in pericolo l'incolumità fisica dei passeggeri. Infatti, questi passeggeri partecipano anch'essi al traffico pubblico e hanno quindi bisogno di uguale protezione come gli altri utenti della strada. Sarebbe irrealistico non punire per messa in…