Fatti
Il ricorrente ([A.] ) e la controparte del ricorso ([B.] ) si sono sposati nel 1997 e vivono separati dal 2010. Nel procedimento di divorzio si trattava dell'entità del mantenimento post-matrimoniale nonché dell'efficacia e delle conseguenze di un accordo del 12 febbraio 2009 e di un lodo arbitrale del 5 marzo 2010 basato su di esso.
Il Tribunale cantonale ha obbligato il ricorrente a pagare alla controparte del ricorso contributi mensili di mantenimento, un pagamento di conguaglio del regime patrimoniale di CHF 138'696.30 nonché l'importo di CHF 300'000.-- oltre interessi al 5% dal 5 marzo 2010 in base all'accordo del 12 febbraio 2009.
Contro questa decisione il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale. Quest'ultimo ha accolto parzialmente il ricorso e rinviato la causa al Tribunale cantonale per un nuovo esame.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che il Tribunale cantonale aveva qualificato erroneamente l'accordo del 12 febbraio 2009 come contratto matrimoniale ai sensi dell'art. 216 CC. Si trattava piuttosto di una separazione parziale dei beni, che secondo il diritto svizzero non è ammissibile.
Per quanto riguarda il lodo arbitrale del 5 marzo 2010, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che esso possa essere in linea di…