Fatti

Il ricorrente [A.] è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo per plurimi tentativi di lesioni gravi a una pena detentiva di quattro anni e una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 CP è stata disposta. Il ricorrente si trovava dal febbraio 2018 in esecuzione della misura nella Clinica psichiatrica universitaria di Zurigo. Nel quadro della terapia sono state acquisite nuove conoscenze sulla salute psichica del ricorrente, che indicano che egli soffre di schizofrenia paranoide e non di un disturbo della personalità combinato, come diagnosticato inizialmente.

Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza e la nomina di un nuovo perito sulla sua capacità di intendere e di volere. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto la domanda di revisione, dopo di che il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se l'autorità inferiore abbia respinto a ragione la domanda di revisione. Ha stabilito che le nuove conoscenze sulla salute psichica del ricorrente costituiscono un motivo di revisione, poiché esse tolgono la base per la valutazione della capacità di intendere e di volere e della misura della pena.

Il Tribunale ha sottolineato che la questione se un nuovo fatto o un nuovo mezzo di prova sia idoneo a modificare il fatto è di natura fattuale. Ha stabilito che le nuove conoscenze sulla salute psichica del…