Fatti

Il ricorrente [A.] è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale penale di Basilea Campagna di più reati qualificati di infedele gestione degli affari, di più reati di cattiva amministrazione, di più reati di pregiudizio dei creditori mediante riduzione del patrimonio, di più reati di falsificazione di documenti, di più reati di ottenimento fraudolento di una falsa certificazione, di omissione della tenuta della contabilità e di più reati di appropriazione indebita di imposte alla fonte. È stato condannato a una pena detentiva condizionale di 2 anni e 9 mesi, di cui 9 mesi senza condizionale.

[A.] ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna. Ha lamentato, tra l'altro, una violazione del divieto di autoincriminazione, in quanto il procedimento penale si basava su interrogatori svolti nell'ambito della procedura fallimentare, in cui era stato obbligato a rendere dichiarazioni e a presentare documenti sotto minaccia di sanzioni penali.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che il principio "nemo tenetur se ipsum accusare" conferisce sì all'imputato il diritto di tacere, ma non il diritto di occultare dolosamente beni patrimoniali a danno dei creditori nell'ambito della procedura fallimentare. Questo è esattamente ciò che il ricorrente ha evidentemente fatto, dichiarando falsamente nell'interrogatorio svolto nell'ambito della procedura fallimentare che un veicolo da lui conferito come conferimento in natura era solo in leasing. Ha inoltre taciuto l'esistenza di un credito.

Il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile l'utilizzabilità delle prove raccolte, in quanto l'ufficio fallimentare avrebbe avuto il diritto di acquisire forzatamente tutti i beni patrimoniali e i libri contabili delle società fallite anche mediante perquisizione domiciliare. Contrariamente a quanto…