Fatti

Il caso riguarda l'ammissibilità di una registrazione video effettuata dalla telecamera di sorveglianza della Comunità Israelitica di Basilea, che ha ripreso una situazione di traffico su una strada pubblica. Il ricorrente [A.] è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale d'Appello del Cantone di Basilea Città di grave violazione delle norme sulla circolazione stradale, dopo aver ignorato un segnale di precedenza e non aver visto una ciclista.

[A.] ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale Federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale d'Appello e la sua assoluzione da colpa e pena. Egli ha sostenuto che la registrazione video è stata ottenuta in modo illegittimo, poiché la Comunità Israelitica di Basilea, in quanto ente di diritto pubblico, non aveva adottato al momento del fatto il necessario regolamento per l'impianto di videosorveglianza ai sensi delle disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati e sull'informazione (IDG/BS).

Legge

Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che la registrazione video è stata effettuata in violazione delle norme di validità dell'IDG/BS, poiché al momento del fatto non esisteva il necessario regolamento per l'impianto di videosorveglianza. Contrariamente all'opinione del Tribunale d'Appello, non è rilevante la gravità dell'ingerenza nella sfera privata del ricorrente. Ciò che conta è che la registrazione video sia stata effettuata in violazione dei principi dello Stato di…