Fatti
L'imputato [X.] è stato dichiarato colpevole dalla Procura di Höfe Einsiedeln, con decreto di condanna del 31 luglio 2015, di grave violazione intenzionale delle norme sulla circolazione stradale per eccesso di velocità in area urbana ed è stato punito con una pena pecuniaria condizionale e un'ammenda. [X.] ha presentato ricorso contro il decreto di condanna. Il Tribunale distrettuale di Einsiedeln ha confermato la validità del decreto di condanna e rinviato il caso alla Procura. Poiché [X.] non si è presentato all'udienza principale fissata per il 12 maggio 2016, il Tribunale distrettuale ha constatato il passaggio in giudicato del decreto di condanna e archiviato il procedimento. Contro questa decisione del Tribunale distrettuale, [X.] ha presentato ricorso, che il Tribunale cantonale di Svitto ha respinto il 5 dicembre 2016. [X.] ora presenta ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale cantonale e il rinvio del caso al Tribunale distrettuale di Einsiedeln affinché esamini e decida il ricorso sulla base degli atti.Legge
1. Il Tribunale federale respinge il ricorso: 1.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il tribunale di primo grado può obbligare l'imputato che ha presentato ricorso contro un decreto di condanna a comparire personalmente all'udienza principale. In caso di grave violazione intenzionale delle norme sulla circolazione stradale, come nel presente caso, l'imputato è comunque obbligato a partecipare personalmente (art. 336 cpv. 1 lett. a CPP). Se rimane assente ingiustificatamente dall'udienza, il ricorso si considera ritirato ai sensi dell'art. 356 cpv. 4 CPP. 1.2. Il ricorrente sostiene di aver avuto il diritto di farsi rappresentare da un avvocato, il che escluderebbe la finzione del ritiro…