Art. 336 CPP

Imputato, difesa d’ufficio e difesa obbligatoria

1 L’imputato è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento se:
  1. a. il procedimento concerne crimini o delitti; o b. chi dirige il procedimento lo dispone.
2 In caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore è tenuto a partecipare personalmente al dibattimento.
3 Chi dirige il procedimento può dispensare dal comparire personalmente l’imputato che ne faccia richiesta per motivi gravi, sempreché la sua presenza non sia necessaria.
4 Se l’imputato ingiustificatamente non compare, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.
5 Se, in caso di difesa d’ufficio od obbligatoria, il difensore non compare, il dibattimento è aggiornato.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Einsprache gegen einen Strafbefehl; Rückzugsfiktion (Art. 356 Abs. 4 StPO)
    · 03/02/2021 · 6 citazioni de Riassunto
  • Verletzung von Verkehrsregeln (Rückzug Einsprache)
    · 05/05/2017 · 6 citazioni de Riassunto
  • Säumnis im Berufungsverfahren bei (amtlicher) notwendiger Verteidigung; Zustellung bei persönlicher Erscheinungspflicht zur Verhandlung
    · 06/03/2014 · 6 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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