Fatti
La ricorrente [A.] è stata condannata con un'ordinanza penale per aver superato più volte il tempo di sosta consentito e per non aver attivato il parcometro. Ha presentato opposizione all'ordinanza penale e è stata convocata all'udienza principale dinanzi al Tribunale distrettuale di Aarau. La ricorrente è rimasta assente ingiustificatamente dall'udienza principale, di conseguenza il Tribunale distrettuale ha archiviato il procedimento a causa del ritiro dell'opposizione. La ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione, che è stato respinto dal Tribunale superiore del Canton Argovia.
La ricorrente chiede ora al Tribunale federale di stabilire che l'opposizione non sia considerata come ritirata e di rinviare la causa per un esame sostanziale. Sostiene di non essere stata in grado di partecipare all'udienza principale a causa di problemi di salute e che la sua difensore ha addotto motivi importanti per la sua assenza.
Legge
Il Tribunale federale deve esaminare se l'opposizione della ricorrente contro l'ordinanza penale sia considerata come ritirata perché è rimasta assente ingiustificatamente dall'udienza principale. L'istanza precedente ha confermato ciò, poiché la ricorrente non ha dimostrato di essere stata inidonea a partecipare all'udienza.
Il Tribunale federale afferma che la fizione di ritiro di cui all'art. 356 comma 4 CPP si applica solo se la persona accusata ha effettivamente conoscenza dell'udienza e dell'obbligo di presenza personale e se è stata adeguatamente informata delle conseguenze dell'assenza ingiustificata in modo comprensibile per lei. Tuttavia, l'istanza precedente non ha esaminato correttamente se la ricorrente abbia addotto motivi importanti per la sua assenza e se la sua presenza all'udienza principale fosse necessaria.
Il Tribunale…