Art. 205 CPP
Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione
1 Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito.
2 Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato.
3 Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato.
4 Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all’autorità citante con la forza pubblica.
5 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedura in caso di opposizione, mancata comparizione dopo la citazione, finzione del ritiro60 citazioni
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2Citazione a comparire dell'imputato all'estero13 citazioni
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3Qualità di parte del pubblico ministero, rappresentazione dinanzi al tribunale, revoca della citazione per gravi motivi8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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21 citazioni
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9 citazioni
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8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.