Art. 205 CPP

Obbligo di comparire, impedimento e mancata comparizione

1 Chi è oggetto di una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito.
2 Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all’autorità citante; l’impedimento va motivato e per quanto possibile provato.
3 Una citazione può essere revocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato.
4 Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto all’autorità citante con la forza pubblica.
5 Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura contumaciale.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Procedura in caso di opposizione, mancata comparizione dopo la citazione, finzione del ritiro
    · 20/03/2014 · 60 citazioni Riassunto
  2. 2
    Citazione a comparire dell'imputato all'estero
    · 27/03/2014 · 13 citazioni Riassunto
  3. 3
    Qualità di parte del pubblico ministero, rappresentazione dinanzi al tribunale, revoca della citazione per gravi motivi
    · 25/04/2024 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.