Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente [A.] è stato colpito il 24 giugno 2022 dalla procura di See/Oberland con un decreto penale per falsificazione di documenti. Contro di esso ha proposto opposizione. Dopo lo svolgimento del procedimento di opposizione, la procura ha trasmesso il caso come imputazione al Tribunale distrettuale di Meilen. Quest’ultimo ha citato il ricorrente all’udienza principale del 26 giugno 2023, ore 13:45. Né il ricorrente né il suo difensore si sono presentati a tale udienza. Il difensore aveva già presentato una domanda di rinvio il 20 giugno 2023, respinta dal Tribunale distrettuale il 22 giugno 2023. Un’ulteriore domanda di rinvio del 26 giugno 2023 non è stata trattata con provvedimento del 5 luglio 2023. Il Tribunale distrettuale ha dichiarato il procedimento estinto per ritiro dell’opposizione, accertato il passaggio in giudicato del decreto penale e regolato le conseguenze in materia di spese e risarcimento danni.
Contro tale decisione del Tribunale distrettuale il ricorrente ha proposto ricorso presso il Tribunale superiore del Canton Zurigo, III. Sezione penale. Con decisione del 20 novembre 2023 il Tribunale superiore ha respinto il ricorso. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso penale al Tribunale federale, con cui chiede l’annullamento della decisione del giudice superiore, la rimessione della causa al Tribunale distrettuale e l’istruzione di una nuova udienza principale.
Rappresentazione del fatto da parte delle autorità inferiori:
Il 26 giugno 2023 alle 12:25 un collaboratore del difensore ha inviato una e-mail non criptata, priva di firma elettronica qualificata, alla cancelliera del Tribunale distrettuale, comunicando che il difensore non avrebbe potuto partecipare all’udienza principale a causa di un incidente medico. Era stata preannunciata una certificazione medica per il difensore e per il ricorrente. Alle 13:30 il collaboratore ha comunicato telefonicamente alla giudice che erano necessari ulteriori accertamenti. Il difensore ha presentato una domanda di rinvio dopo l’udienza, respinta dal Tribunale distrettuale in quanto tardiva. Il Tribunale superiore ha constatato che il ricorrente, nonostante regolare citazione e avvertimento sulle conseguenze dell’assenza ingiustificata, non si è presentato. È stato inoltre rilevato che il 23 giugno 2023 il ricorrente aveva dichiarato alla cancelliera di trovarsi in viaggio con la propria auto tra la Francia meridionale e la Svezia, circostanza poi smentita come non veritiera. Il ricorrente aveva già presentato il 20 giugno 2023 una domanda di rinvio motivata da impegni di assistenza ai figli, respinta.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso e requisiti di motivazione:
Il Tribunale federale verifica se il ricorso soddisfi i requisiti formali e materiali. Secondo art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve essere motivato, indicando in che modo la decisione impugnata violi il diritto. Per le doglianze relative a violazioni di diritti fondamentali o ad arbitrio giudiziario si applicano requisiti più elevati (art. 106 cpv. 2 LTF). L’accertamento del fatto e la valutazione delle prove da parte dell’autorità inferiore possono essere impugnati solo se palesemente errati o fondati su una violazione del diritto e decisivi per l’esito del procedimento (art. 95, 97 cpv. 1, 105 cpv. 1 e 2 LTF). L’accertamento del fatto è palesemente errato solo se arbitrario, ossia se la decisione è del tutto insostenibile o in chiaro contrasto con la situazione di fatto. Una valutazione delle prove diversa non è sufficiente (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2, 141 IV 249 consid. 1.3.1). La memoria del ricorrente non soddisfa in parte tali requisiti, ragion per cui il Tribunale federale non si pronuncia su tutte le doglianze.
2. Ritiro fittizio dell’opposizione e obbligo di informazione:
Secondo art. 356 cpv. 4 CPP l’opposizione si considera ritirata se la persona indagata non si presenta ingiustificatamente all’udienza principale. Tale finzione di ritiro è compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di ricorso (art. 29a Cost.) e con la garanzia convenzionale di accesso a un giudice (art. 6 n. 1 CEDU) solo perché la persona interessata può decidere liberamente se accettare il decreto penale o proporre opposizione. Un ritiro implicito presuppone che dal comportamento della persona si possa desumere una rinuncia consapevole alla tutela giurisdizionale. Il ricorrente deve quindi essere stato debitamente informato delle conseguenze dell’assenza ingiustificata (art. 201 cpv. 2 lett. f CPP). La citazione deve chiarire che l’opposizione si considera ritirata in caso di mancata comparizione della persona indagata (DTF 140 IV 86 consid. 2.6).
3. Giustificazione dell’assenza e domanda di rinvio:
Il ricorrente e il suo difensore hanno addotto che il difensore era impedito a causa di un incidente medico. Il Tribunale distrettuale ha trattato come tardiva la domanda di rinvio presentata dopo l’udienza. Il Tribunale superiore ha tuttavia constatato che la comunicazione dell’impedimento, pur se tempestiva, non era sufficientemente motivata. Una certificazione medica deve non solo attestare l’impedimento, ma anche dimostrare in modo plausibile le sue ripercussioni sulla capacità di partecipare all’udienza (art. 205 cpv. 2 CPP). La…