Art. 201 CPP
Forma e contenuto
1 Le citazioni del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni e delle autorità giudicanti sono emesse per scritto.
2 Le citazioni contengono:
- a. la designazione dell’autorità penale citante e delle persone che compiranno l’atto procedurale;
- b. la designazione del citato e della veste in cui è chiamato a partecipare all’atto procedurale;
- c. il motivo della citazione, sempre che lo scopo dell’istruzione non imponga di sottacerlo;
- d. il luogo, la data e l’ora della comparizione;
- e. l’ingiunzione di comparire personalmente;
- f. l’indicazione delle conseguenze giuridiche di un’assenza ingiustificata;
- g. la data della citazione;
- h. la firma del citante.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedura in caso di opposizione, mancata comparizione dopo la citazione, finzione del ritiro33 citazioni
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2Citazione a comparire dell'imputato all'estero12 citazioni
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3Finzione del ritiro dell'appello presentato dall'imputato consecutiva all'impossibilità di citarlo al dibattimento; imputato di ignota dimora11 citazioni
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4Qualità di parte del pubblico ministero, rappresentazione dinanzi al tribunale, revoca della citazione per gravi motivi2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Säumnis im Berufungsverfahren bei (amtlicher) notwendiger Verteidigung; Zustellung bei persönlicher Erscheinungspflicht zur Verhandlung14 citazioni
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11 citazioni
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Nichteintreten auf Einsprache; Rückzugsfiktion (Art. 355 Abs. 2 StPO)7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.