Fatti
Il ricorrente [X.] è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Bülach per vari reati. Ha presentato appello contro la sentenza. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha fissato l'udienza di appello per il 4 aprile 2013. Tuttavia, la citazione a comparire di [X.] non è stata notificata, in quanto egli si era cancellato dall'anagrafe con la dicitura "di domicilio sconosciuto". Nonostante ciò, il Tribunale superiore ha ritenuto che la citazione fosse stata notificata ai sensi dell'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP e ha cancellato il procedimento a seguito del ritiro dell'appello, poiché [X.] e il suo difensore non si erano presentati all'udienza.
[X.] ha presentato un ricorso in materia penale contro la decisione del Tribunale superiore. Ha denunciato la violazione di varie disposizioni del Codice di procedura penale svizzero (CPP) e del divieto di formalismo eccessivo.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 lett. a CPP, sarebbe dovuta essere effettuata una pubblicazione pubblica della citazione, poiché il luogo di residenza del ricorrente non è stato individuato…