Art. 88 CPP

Pubblicazione

1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:
  1. a. il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
  2. b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;
  3. c. una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.
4 I decreti d’abbandono e i decreti d’accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Finzione del ritiro dell'appello presentato dall'imputato consecutiva all'impossibilità di citarlo al dibattimento; imputato di ignota dimora
    · 22/06/2022 · 21 citazioni Riassunto
  2. 2
    Il decreto di accusa dev'essere comunicato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (consid. 3).
    · 12/05/2021 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Principio dell'immediatezza; assunzione di prove nella procedura di appello; utilizzabilità delle prove nel caso in cui l'interrogatorio da parte del tribunale non sia possibile
    · 10/12/2014 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 26/11/2013 · 23 citazioni de Riassunto
  • Säumnis im Berufungsverfahren bei (amtlicher) notwendiger Verteidigung; Zustellung bei persönlicher Erscheinungspflicht zur Verhandlung
    · 06/03/2014 · 20 citazioni de Riassunto
  • 06/12/2018 · 12 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.