Fatti
Il caso riguarda un imputato residente in Brasile, che il 7 gennaio 2019 è entrato in Svizzera dal confine di Basilea/Weil-Autobahn proveniente dalla Germania. Durante il controllo di frontiera è stato denunciato per ingresso senza documento di viaggio valido e senza visto. Gli è stato presentato un modulo per indicare una persona di contatto con residenza in Svizzera come indirizzo di notificazione svizzero o l'indirizzo di un dipendente dell'Ufficio dei mandati penali del Ministero pubblico del Canton Basilea Città come domicilio di notificazione. L'imputato ha scelto quest'ultima opzione. Con ordinanza penale del 9 aprile 2019, il Ministero pubblico ha condannato l'imputato per ingresso illegale e ha inviato una copia orientativa dell'ordinanza penale tramite posta raccomandata all'indirizzo di residenza dell'imputato in Brasile. L'imputato ha sollevato obiezioni contro l'ordinanza penale e la sua notificazione. Il Ministero pubblico ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale d'appello, che ha dichiarato l'ordinanza penale nulla e ha rinviato gli atti per l'emissione di un nuovo ordinanza penale e la sua notificazione per via di assistenza giudiziaria.
Legge
Il Ministero pubblico ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la conferma che l'ordinanza penale del 9 aprile 2019 sia divenuta esecutiva. La Corte federale ha respinto il ricorso. La scelta di una residenza svizzera per la notificazione presso il Ministero pubblico da parte di un imputato residente in Brasile non è valida. Una tale scelta non può far scattare il termine per il ricorso. Nel caso di specie, non era consentita l'apertura dell'ordinanza penale tramite la consegna diretta per posta all'estero o mediante 'finzione di notificazione'; l'ordinanza penale deve essere aperta qui per…