Art. 386 CPP

Rinuncia e ritiro

1 Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all’autorità che ha emanato la decisione.
2 Chi ha interposto ricorso può ritirarlo:
  1. a. entro la fine delle udienze dibattimentali, se la procedura è orale;
  2. b. entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta.
3 La rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l’interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un’autorità.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ritiro di un ricorso; vizi della volontà
    · 30/07/2015 · 29 citazioni Riassunto
  2. 2
    Finzione del ritiro dell'appello presentato dall'imputato consecutiva all'impossibilità di citarlo al dibattimento; imputato di ignota dimora
    · 22/06/2022 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    Imputato di ignota dimora nel procedimento di appello
    · 17/04/2023 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    Il decreto di accusa dev'essere comunicato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (consid. 3).
    · 12/05/2021 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Commutazione dell'appello in appello incidentale
    · 15/09/2020 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/02/2016 · 19 citazioni de Riassunto
  • Betrug, Schadenersatz; willkürliche Beweiswürdigung
    · 14/07/2021 · 12 citazioni de
  • Rückzug der Berufung ohne Rücksprache mit dem amtlichen Verteidiger, Willkür
    · 06/11/2015 · 12 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.