Art. 386 CPP
Rinuncia e ritiro
1 Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all’autorità che ha emanato la decisione.
2 Chi ha interposto ricorso può ritirarlo:
- a. entro la fine delle udienze dibattimentali, se la procedura è orale;
- b. entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta.
3 La rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l’interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un’autorità.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Ritiro di un ricorso; vizi della volontà29 citazioni
-
2Finzione del ritiro dell'appello presentato dall'imputato consecutiva all'impossibilità di citarlo al dibattimento; imputato di ignota dimora12 citazioni
-
3Imputato di ignota dimora nel procedimento di appello5 citazioni
-
4Il decreto di accusa dev'essere comunicato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria (consid. 3).3 citazioni
-
5Commutazione dell'appello in appello incidentale2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
19 citazioni
-
Betrug, Schadenersatz; willkürliche Beweiswürdigung12 citazioni
-
Rückzug der Berufung ohne Rücksprache mit dem amtlichen Verteidiger, Willkür12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.