Fatti
Il tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato A. il 25 novembre 2021 per diverse minacce, costrizioni e disobbedienze a decisioni ufficiali. A. ha presentato appello contro questa sentenza il 6 dicembre 2021. Tuttavia, dalla pronuncia della sentenza di primo grado, il suo luogo di residenza è sconosciuto e non è più raggiungibile, nemmeno dal suo avvocato. La corte d'appello ha ritenuto che il comportamento di A., che rifiuta di cooperare e rimane irraggiungibile, equivale a una rinuncia implicita all'appello. Pertanto, ha archiviato il procedimento d'appello come estinto per ritiro dell'appello.Legge
La corte ha ritenuto che il diritto dell'imputato a che la sua sentenza sia riesaminata da un tribunale superiore (art. 32 cpv. 3 Cost. e art. 2 Prot. n. 7 CEDU) non sia assoluto. Chi ha il diritto di interporre appello può rinunciarvi in modo esplicito o tacito (art. 386 cpv. 1 CPP). Nel caso di specie, il comportamento dell'imputato, che rifiuta di cooperare e rimane irraggiungibile anche per il suo avvocato, costituisce una rinuncia tacita all'appello, il che non è compatibile con il principio di buona fede. L'imputato non può pretendere lo svolgimento del procedimento d'appello mentre si sottrae a qualsiasi…