Fatti
Il ricorrente, la cui domanda d'asilo è stata respinta e la cui espulsione è stata ordinata, ha lavorato come parrucchiere a Zurigo senza il necessario permesso di lavoro da maggio 2014 a novembre 2014 e da dicembre 2014 a gennaio 2015. È stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo e dal Tribunale cantonale superiore di Zurigo per aver svolto più volte un'attività lavorativa senza autorizzazione ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. c della Legge sugli stranieri (LStr). Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale federale di essere assolto da colpa e pena, in subordine di essere condannato all'esecuzione condizionale o, in subordine ulteriore, di essere condannato a lavoro di pubblica utilità invece che a una pena detentiva.Legge
Il Tribunale federale respinge come infondate le doglianze del ricorrente secondo cui avrebbe agito in uno stato di necessità scusabile e che il suo onore sarebbe stato leso. Tuttavia, il ricorso relativo all'imposizione di una pena detentiva invece del lavoro di pubblica utilità è fondato.
Il Tribunale federale afferma che ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CP una pena detentiva inferiore a sei mesi può essere inflitta solo se ci si può attendere che né una multa né un lavoro di pubblica utilità possano essere eseguiti. Poiché, secondo la decisione di archiviazione del Pubblico Ministero del 20 febbraio 2015, il ricorrente non può oggettivamente lasciare la…