Art. 46 LAsi
Esecuzione da parte dei Cantoni
1 Il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento.
1bis Durante il soggiorno di un richiedente l’asilo in un centro della Confederazione l’esecuzione dell’allontanamento compete al Cantone d’ubicazione. Per le persone di cui all’articolo 27 cpv. 4 l’esecuzione dell’allontanamento compete al Cantone d’ubicazione anche dopo il loro soggiorno in un centro della Confederazione. Il Consiglio federale può prevedere che a causa di circostanze particolari sia competente un Cantone diverso da quello d’ubicazione.
1ter In caso di domanda multipla ai sensi dell’articolo 111c, l’esecuzione dell’allontanamento e la concessione del soccorso d’emergenza spettano al Cantone competente per la precedente procedura d’asilo e d’allontanamento.
2 Se per ragioni tecniche l’allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda alla SEM di ordinare l’ammissione provvisoria.
3 La SEM vigila sull’esecuzione e allestisce congiuntamente ai Cantoni un monitoraggio dell’esecuzione dell’allontanamento.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Revoca di prestazioni assistenziali a richiedenti l'asilo, la cui domanda è stata respinta; diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza; art. 20a e 20b della legge sull'asilo; art. 10b dell'ordinanza 2 sull'as…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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