Fatti

Il cittadino jugoslavo [B.] dal Kosovo ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera nel giugno 1995. L'Ufficio federale per i rifugiati ha respinto la sua domanda d'asilo nell'agosto 1995 e ha ordinato la sua partenza. Poiché [B.] non è stato ammesso provvisoriamente, il Dipartimento degli interni del Cantone di San Gallo gli ha successivamente revocato tutte le prestazioni di assistenza. [B.] ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa revoca.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso quanto segue:
  • La revoca delle prestazioni di assistenza per richiedenti asilo respinti che non sono stati ammessi provvisoriamente è disciplinata dagli artt. 20a e 20b LAsi e dagli artt. 10 ss. dell'Ordinanza 2 sull'asilo. Pertanto, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile. - Il Tribunale federale riconosce un diritto costituzionale non scritto all'esistenza, che vale anche per gli stranieri. La revoca completa delle prestazioni di assistenza costituisce pertanto una violazione di questo diritto fondamentale e richiede una base legale. - Le disposizioni dell'Ordinanza 2 sull'asilo sulla revoca delle prestazioni di assistenza costituiscono in linea di principio una…