Fatti

Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha condannato [X.] l'11 marzo 2008 per più atti sessuali con bambini, più costrizione sessuale, più molestie sessuali e pornografia a una pena detentiva di 35 mesi e a una multa di Fr. 500.--. Ha ordinato un trattamento terapeutico stazionario ai sensi dell'art. 59 CP. Ha sospeso l'esecuzione della pena detentiva a favore della misura.

Il trattamento terapeutico stazionario è stato successivamente prorogato di tre anni in base all'art. 59 cpv. 4 CP, per l'ultima volta con decisione del Tribunale regionale di Berna-Mittelland del 25 giugno 2014. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha respinto il ricorso contro la decisione del 25 giugno 2014 il 30 settembre 2014.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso penale di [X.] del 3 settembre 2015, nella misura in cui vi è entrato, ha annullato la decisione del tribunale superiore e ha rinviato il caso alla prima istanza per un nuovo giudizio (sentenza 6B_1021/2014 del 3 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 IV 396).

Il Tribunale superiore del Cantone di Berna, nuovamente investito della questione, ha respinto la richiesta di [X.] di svolgere un'udienza pubblica con la partecipazione del perito l'11 novembre 2015. Il 15 marzo 2016, il Tribunale superiore ha respinto il ricorso di [X.] e ha confermato la proroga della misura terapeutica stazionaria di tre anni ordinata dalla prima istanza.

Legge

Il Tribunale federale constata che le decisioni giudiziarie successive autonome ai sensi degli art. 363 segg. CPP sono soggette alle regole sulla procedura di ricorso. Questa è in linea di principio scritta, ma in alcuni casi potrebbe non essere sufficiente per l'importanza di certe decisioni.

Nel caso in esame, si tratta della proroga di una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 cpv. 4 CP, che rappresenta un intervento significativo sui diritti di libertà del ricorrente. A causa dell'intensità…