Art. 363 CPP
Competenza
1 Per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria.
2 Il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive.
3 La Confederazione e i Cantoni determinano le autorità competenti per le decisioni successive che non spettano al giudice.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimedio giuridico esperibile contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive117 citazioni
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2Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche, inizio del decorso del periodo di cinque anni77 citazioni
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3Carcerazione di sicurezza nell'ambito di un procedimento giudiziario successivo volto all'adozione di una misura52 citazioni
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4Pronuncia e protrazione di una misura terapeutica stazionaria; inizio del termine quinquennale; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero45 citazioni
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5Organizzazione delle autorità e dei tribunali nell'ambito della soppressione e della modifica di misure; composizione dell'autorità giudicante28 citazioni
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6Art. 221, art. 229-233 e art. 363 seg18 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Haft19 citazioni
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19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.