Art. 363 CPP

Competenza

1 Per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria.
2 Il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive.
3 La Confederazione e i Cantoni determinano le autorità competenti per le decisioni successive che non spettano al giudice.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rimedio giuridico esperibile contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive
    · 03/09/2015 · 117 citazioni Riassunto
  2. 2
    Trattamento terapeutico stazionario di turbe psichiche, inizio del decorso del periodo di cinque anni
    · 25/02/2016 · 77 citazioni Riassunto
  3. 3
    Carcerazione di sicurezza nell'ambito di un procedimento giudiziario successivo volto all'adozione di una misura
    · 18/04/2013 · 52 citazioni Riassunto
  4. 4
    Pronuncia e protrazione di una misura terapeutica stazionaria; inizio del termine quinquennale; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero
    · 19/12/2018 · 45 citazioni Riassunto
  5. 5
    Organizzazione delle autorità e dei tribunali nell'ambito della soppressione e della modifica di misure; composizione dell'autorità giudicante
    · 21/03/2019 · 28 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 221, art. 229-233 e art. 363 seg
    · 31/03/2020 · 18 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.